IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante la disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, e successive modifiche e integrazioni;
  Vista  la legge 8 marzo 1999, n. 50 recante delegificazione e testi
unici   di   norme  concernenti  procedimenti  amministrativi  ed  in
particolare   l'articolo  5,  che  stabilisce  che  con  decreto  del
Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  sono  definiti,  in  via
sperimentale,   tempi   e  modalita'  di  effettuazione  dell'analisi
dell'impatto  della  regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle
amministrazioni  pubbliche  e  sull'attivita'  dei  cittadini e delle
imprese  in  relazione  agli  schemi  di  atti normativi adottati dal
Governo e di regolamenti ministeriali e interministeriali;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 novembre  1993  recante  il  Regolamento interno del Consiglio dei
Ministri;
  Visti  la  raccomandazione  ai  Paesi  membri adottata dall'OCSE il
9 marzo  1995  sul  miglioramento  della  qualita'  della  normazione
pubblica  e  il  rapporto  OCSE  del maggio  1997 sulla riforma della
regolazione;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo
per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni e agli enti
locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la
semplificazione    amministrativa,    e    successive   modifiche   e
integrazioni;
  Vista   la   dichiarazione   n.   39   adottata   dalla  Conferenza
intergovernativa  per la revisione del Trattato sull'Unione europea e
allegata  al  Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 concernente la
qualita' redazionale della legislazione comunitaria;
  Vista  la  circolare  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
15 aprile  1998  relativa  agli adempimenti del Governo in materia di
istruttoria legislativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  n. 303 del 30 luglio 1999, recante
norme sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Considerata  la  necessita' di definire principi comuni ai fini del
miglioramento   della   qualita'  e  della  trasparenza  del  sistema
normativo;
  Valutata  l'opportunita'  di  integrare  l'analisi di impatto della
regolamentazione  con  l'analisi  dell'incidenza degli atti normativi
del  Governo  sull'assetto della regolamentazione di ciascun settore,
anche  ai  fini  di  una  piu' agevole comprensione delle innovazioni
introdotte;
  Sentito  il  Nucleo  per  la  semplificazione  delle  norme e delle
procedure di cui all'articolo 3 della legge marzo 1999, n. 50;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
20 gennaio  2000  recante delega al Ministro per la funzione pubblica
per  la semplificazione del sistema di regolazione e per l'attuazione
della legge 8 marzo 1999, n. 50;

                              E m a n a
                       la seguente direttiva:

I) Oggetto e ambito di applicazione.
       Analisi tecnico-normativa (ATN) e Analisi dell'impatto
                    della regolamentazione (AIR)
  1.   La   presente   direttiva   definisce  tempi  e  modalita'  di
effettuazione:
    a) dell'analisi tecnico-normativa (ATN);
    b) in  via  sperimentale e per la durata di un anno, dell'analisi
dell'impatto  della  regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle
amministrazioni  pubbliche  e  sull'attivita'  dei  cittadini e delle
imprese, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50.
  2. Le suddette analisi sono contenute in due distinte relazioni che
accompagnano  gli  schemi di atti normativi adottati dal Governo ed i
regolamenti, ministeriali o interministeriali. Esse sono trasmesse al
Dipartimento  affari  giuridici  e  legislativi  della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  (DAGL)  dalle  amministrazioni  proponenti,
insieme    con    la    relazione   illustrativa   e   la   relazione
tecnico-finanziaria,    ai   fini   dell'iscrizione   alla   riunione
preparatoria  del  Consiglio  dei  Ministri. Per i regolamenti di cui
all'articolo  17,  comma  3,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, le
relazioni   sono   trasmesse  alla  Presidenza  del  Consiglio  dalle
amministrazioni competenti all'atto della comunicazione.
  3.  Le relazioni di cui al punto 2 debbono essere redatte anche per
le  circolari e le regole tecniche contenute in atti non normativi ed
inviate al DAGL prima dell'emanazione definitiva.
               Supporto tecnico del DAGL e del Nucleo
  4.  Durante  la fase di sperimentazione, le amministrazioni possono
richiedere  il  supporto  tecnico  del  Nucleo per la semplificazione
delle  norme  e  delle  procedure (Nucleo) nella redazione dell'ATN e
dell'AIR in tutte le relative fasi.
  5.  Se il DAGL, anche su segnalazione del Nucleo, ritiene carenti o
insufficienti     l'ATN    o    l'AIR,    restituisce    lo    schema
all'amministrazione  proponente  con  le  osservazioni  e indicazioni
operative cui attenersi nella redazione, integrazione o rettifica. In
ogni  caso,  la  carenza  o la insufficienza dell'ATN o dell'AIR sono
rilevate  e  segnalate  dal  DAGL, anche su iniziativa del Nucleo, al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, nonche' al Ministro per la
funzione  pubblica allorche' questi sia delegato per la riforma della
regolazione,  prima  della  discussione dello schema in Consiglio dei
Ministri  o,  in caso di regolamento di cui all'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima della sua adozione.
                  Casi di esclusione dall'analisi.
  6.  Durante  la fase di sperimentazione, il DAGL, anche su proposta
del  Nucleo,  puo'  individuare  alcune categorie di interventi per i
quali,  in  ragione  del  limitato impatto a carico dei destinatari o
delle pubbliche amministrazioni, l'AIR non e' necessaria.
  7.  Le amministrazioni proponenti possono richiedere al DAGL di non
effettuare l'AIR, esponendone le ragioni. Il DAGL, sentito il Nucleo,
puo'  autorizzare la prosecuzione dell'istruttoria normativa anche in
assenza   dell'AIR.   A   tal   fine  le  amministrazioni  comunicano
quadrimestralmente  al  DAGL l'elenco degli interventi regolatori che
intendono  propone,  con l'indicazione di quelli per i quali chiedono
motivatamente di non effettuare l'AIR.
II) L'analisi tecnico-normativa (ATN).
  1.    L'ATN   verifica   l'incidenza   della   normativa   proposta
sull'ordinamento  giuridico  vigente, da' conto della sua conformita'
alla  Costituzione  e alla disciplina comunitaria nonche' dei profili
attinenti   al  rispetto  delle  competenze  delle  regioni  e  delle
autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione.
  2.  L'ATN, inoltre, da' conto della correttezza delle definizioni e
dei   riferimenti  normativi  contenuti  nel  testo  della  normativa
proposta, nonche' delle tecniche di modificazione e abrogazione delle
disposizioni  vigenti,  riportando  eventuali  soluzioni  alternative
prese in considerazione ed escluse.
  3.  L'analisi  e'  condotta  anche  alla  luce della giurisprudenza
esistente  e  di  eventuali progetti di modifica della stessa materia
gia' in corso di esame.
  4.  La  relazione  contenente l'ATN e' redatta secondo lo schema di
cui alla scheda A) allegata alla presente direttiva.
III) L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).
  1.  L'ATR  e'  uno  strumento  per  stabilire  la  necessita' di un
intervento di regolamentazione e per scegliere quello piu' efficace.
  2. L'AIR consiste:
    a) nella    valutazione   dell'impatto   della   regolamentazione
sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
    b) nella  valutazione  dell'impatto  della  regolamentazione  sui
cittadini e sulle imprese.
  3. L' AIR contiene la descrizione degli obiettivi del provvedimento
di  regolamentazione  la  cui  eventuale adozione e' in discussione e
delle  opzioni alternative, nonche' la valutazione dei benefici e dei
costi derivanti dalla misura regolatoria.
  4. Nella concreta realizzazione dell'AIR, oltre ad osservare quanto
disposto  ai  successivi  punti IV e V e a utilizzare come modello di
riferimento le schede allegate, le amministrazioni destinatarie della
presente  direttiva  si'  atterranno  alle  istruzioni  della  "Guida
essenziale  alla  redazione  dell'AIR" predisposta, con l'ausilio del
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  dal  Nucleo d'intesa con il
DAGL.
IV)  L'analisi  dell'impatto  della regolamentazione (AIR) - Elementi
della scheda preliminare.
  1. Nella prima fase di predisposizione di uno schema di intervento,
al  DAGL  e  al Nucleo e' trasmessa una scheda preliminare di impatto
della  regolamentazione,  in  cui  sono  descritti  almeno i seguenti
elementi,  di  cui  dar conto secondo lo schema di cui alla scheda B)
allegata al presente testo:
    a) ambito     dell'intervento     con     particolare    riguardo
all'individuazione  delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e
dei soggetti coinvolti;
    b) esigenze  sociali,  economiche  e giuridiche prospettate dalle
amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo;
    c) obiettivi  generali  e  specifici,  immediati e di medio/lungo
periodo dell'atto normativo;
    d) presupposti  attinenti  alle sfere organizzativa, finanziaria,
economica e sociale;
    e) aree di criticita';
    f) opzioni  alternative  alla  regolazione  tra  cui,  almeno, la
"opzione nulla" (consistente nella rinuncia ad alterare la situazione
normativa  esistente)  e  l'opzione di deregolazione di tutta o parte
della materia, nonche' altre eventuali opzioni regolative;
    g) strumento tecnico-normativo piu' appropriato.
  2.  La  scheda  preliminare contiene una valutazione conclusiva con
cui  si  dimostra che l'intervento di regolamentazione proposto e' la
soluzione  preferibile rispetto alle altre opzioni, inclusa quella di
lasciare immutata la situazione esistente ("opzione nulla").
V)  L'analisi  dell'impatto  della  regolamentazione (AIR) - Elementi
della scheda di analisi di impatto.
  1.  Una  volta  iniziata  l'istruttoria  normativa,  nella  fase di
elaborazione  dello  schema di atto normativo, l'attivita' di analisi
di  impatto dovra' da un lato verificare gli elementi contenuti nella
scheda  preliminare,  dall'altro simulare gli effetti dell'intervento
sull'organizzazione e sull'attivita' della pubblica amministrazione e
sull'attivita' dei destinatari diretti e indiretti.
  2.  I  risultati  di  tali  attivita'  ed operazioni conducono alla
redazione di uno schema definitivo di intervento normativo. Essi sono
riportati  -  al  momento della discussione dello schema in Consiglio
dei  Ministri o, in caso di regolamento di cui all'articolo 17, comma
3,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, della sua adozione - nella
scheda  di AIR di cui al punto I, 2 della presente direttiva, secondo
lo schema riportato nella scheda C) allegata al presente testo.
  3.  Gli  elementi  della  scheda  di  analisi  dell'impatto  sono i
seguenti:
    a) ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti;
    b) obiettivi e risultati attesi;
    c) illustrazione della metodologia di analisi adottata;
    d) impatto    diretto    e    indiretto   sull'organizzazione   e
sull'attivita'   delle   pubbliche   amministrazioni;  condizioni  di
operativita';
    e) impatto sui destinatari diretti;
    f) impatto sui destinatari indiretti.
VI)   Monitoraggio  sull'attuazione  della  direttiva  -  Manuale  di
pratiche di AIR.
  1.   Il   DAGL,  in  collaborazione  con  il  Nucleo,  effettua  il
monitoraggio  sul  recepimento  e  sullo  stato  di  attuazione delle
disposizioni della presente direttiva.
  2.  Al  termine  della fase di sperimentazione, sulla base dei dati
derivanti   dal   monitoraggio,  il  DAGL,  avvalendosi  del  Nucleo,
predispone   una   relazione   al   Presidente  del  Consiglio  sulla
sperimentazione,  con  particolare  riferimento  agli  effetti  e  ai
risultati della medesima.
  3.  Al  termine  della fase di sperimentazione, tenendo conto delle
sue  risultanze,  il  Nucleo,  con  l'ausilio  del Dipartimento della
funzione  pubblica, puo' curare la produzione e la divulgazione di un
manuale di pratiche di redazione dell'AIR.
    Roma, 27 marzo 2000
                                          p. Il Presidente: Bassanini
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 288