IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50 recante delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi ed in particolare l'articolo 5, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, in via sperimentale, tempi e modalita' di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attivita' dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali e interministeriali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993 recante il Regolamento interno del Consiglio dei Ministri; Visti la raccomandazione ai Paesi membri adottata dall'OCSE il 9 marzo 1995 sul miglioramento della qualita' della normazione pubblica e il rapporto OCSE del maggio 1997 sulla riforma della regolazione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni; Vista la dichiarazione n. 39 adottata dalla Conferenza intergovernativa per la revisione del Trattato sull'Unione europea e allegata al Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 concernente la qualita' redazionale della legislazione comunitaria; Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1998 relativa agli adempimenti del Governo in materia di istruttoria legislativa; Visto il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999, recante norme sul riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Considerata la necessita' di definire principi comuni ai fini del miglioramento della qualita' e della trasparenza del sistema normativo; Valutata l'opportunita' di integrare l'analisi di impatto della regolamentazione con l'analisi dell'incidenza degli atti normativi del Governo sull'assetto della regolamentazione di ciascun settore, anche ai fini di una piu' agevole comprensione delle innovazioni introdotte; Sentito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge marzo 1999, n. 50; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per la semplificazione del sistema di regolazione e per l'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50; E m a n a la seguente direttiva: I) Oggetto e ambito di applicazione. Analisi tecnico-normativa (ATN) e Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) 1. La presente direttiva definisce tempi e modalita' di effettuazione: a) dell'analisi tecnico-normativa (ATN); b) in via sperimentale e per la durata di un anno, dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attivita' dei cittadini e delle imprese, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50. 2. Le suddette analisi sono contenute in due distinte relazioni che accompagnano gli schemi di atti normativi adottati dal Governo ed i regolamenti, ministeriali o interministeriali. Esse sono trasmesse al Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAGL) dalle amministrazioni proponenti, insieme con la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria, ai fini dell'iscrizione alla riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri. Per i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le relazioni sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dalle amministrazioni competenti all'atto della comunicazione. 3. Le relazioni di cui al punto 2 debbono essere redatte anche per le circolari e le regole tecniche contenute in atti non normativi ed inviate al DAGL prima dell'emanazione definitiva. Supporto tecnico del DAGL e del Nucleo 4. Durante la fase di sperimentazione, le amministrazioni possono richiedere il supporto tecnico del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure (Nucleo) nella redazione dell'ATN e dell'AIR in tutte le relative fasi. 5. Se il DAGL, anche su segnalazione del Nucleo, ritiene carenti o insufficienti l'ATN o l'AIR, restituisce lo schema all'amministrazione proponente con le osservazioni e indicazioni operative cui attenersi nella redazione, integrazione o rettifica. In ogni caso, la carenza o la insufficienza dell'ATN o dell'AIR sono rilevate e segnalate dal DAGL, anche su iniziativa del Nucleo, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' al Ministro per la funzione pubblica allorche' questi sia delegato per la riforma della regolazione, prima della discussione dello schema in Consiglio dei Ministri o, in caso di regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima della sua adozione. Casi di esclusione dall'analisi. 6. Durante la fase di sperimentazione, il DAGL, anche su proposta del Nucleo, puo' individuare alcune categorie di interventi per i quali, in ragione del limitato impatto a carico dei destinatari o delle pubbliche amministrazioni, l'AIR non e' necessaria. 7. Le amministrazioni proponenti possono richiedere al DAGL di non effettuare l'AIR, esponendone le ragioni. Il DAGL, sentito il Nucleo, puo' autorizzare la prosecuzione dell'istruttoria normativa anche in assenza dell'AIR. A tal fine le amministrazioni comunicano quadrimestralmente al DAGL l'elenco degli interventi regolatori che intendono propone, con l'indicazione di quelli per i quali chiedono motivatamente di non effettuare l'AIR. II) L'analisi tecnico-normativa (ATN). 1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, da' conto della sua conformita' alla Costituzione e alla disciplina comunitaria nonche' dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione. 2. L'ATN, inoltre, da' conto della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonche' delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative prese in considerazione ed escluse. 3. L'analisi e' condotta anche alla luce della giurisprudenza esistente e di eventuali progetti di modifica della stessa materia gia' in corso di esame. 4. La relazione contenente l'ATN e' redatta secondo lo schema di cui alla scheda A) allegata alla presente direttiva. III) L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). 1. L'ATR e' uno strumento per stabilire la necessita' di un intervento di regolamentazione e per scegliere quello piu' efficace. 2. L'AIR consiste: a) nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; b) nella valutazione dell'impatto della regolamentazione sui cittadini e sulle imprese. 3. L' AIR contiene la descrizione degli obiettivi del provvedimento di regolamentazione la cui eventuale adozione e' in discussione e delle opzioni alternative, nonche' la valutazione dei benefici e dei costi derivanti dalla misura regolatoria. 4. Nella concreta realizzazione dell'AIR, oltre ad osservare quanto disposto ai successivi punti IV e V e a utilizzare come modello di riferimento le schede allegate, le amministrazioni destinatarie della presente direttiva si' atterranno alle istruzioni della "Guida essenziale alla redazione dell'AIR" predisposta, con l'ausilio del Dipartimento della funzione pubblica, dal Nucleo d'intesa con il DAGL. IV) L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) - Elementi della scheda preliminare. 1. Nella prima fase di predisposizione di uno schema di intervento, al DAGL e al Nucleo e' trasmessa una scheda preliminare di impatto della regolamentazione, in cui sono descritti almeno i seguenti elementi, di cui dar conto secondo lo schema di cui alla scheda B) allegata al presente testo: a) ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti; b) esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo; c) obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo dell'atto normativo; d) presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale; e) aree di criticita'; f) opzioni alternative alla regolazione tra cui, almeno, la "opzione nulla" (consistente nella rinuncia ad alterare la situazione normativa esistente) e l'opzione di deregolazione di tutta o parte della materia, nonche' altre eventuali opzioni regolative; g) strumento tecnico-normativo piu' appropriato. 2. La scheda preliminare contiene una valutazione conclusiva con cui si dimostra che l'intervento di regolamentazione proposto e' la soluzione preferibile rispetto alle altre opzioni, inclusa quella di lasciare immutata la situazione esistente ("opzione nulla"). V) L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) - Elementi della scheda di analisi di impatto. 1. Una volta iniziata l'istruttoria normativa, nella fase di elaborazione dello schema di atto normativo, l'attivita' di analisi di impatto dovra' da un lato verificare gli elementi contenuti nella scheda preliminare, dall'altro simulare gli effetti dell'intervento sull'organizzazione e sull'attivita' della pubblica amministrazione e sull'attivita' dei destinatari diretti e indiretti. 2. I risultati di tali attivita' ed operazioni conducono alla redazione di uno schema definitivo di intervento normativo. Essi sono riportati - al momento della discussione dello schema in Consiglio dei Ministri o, in caso di regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della sua adozione - nella scheda di AIR di cui al punto I, 2 della presente direttiva, secondo lo schema riportato nella scheda C) allegata al presente testo. 3. Gli elementi della scheda di analisi dell'impatto sono i seguenti: a) ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti; b) obiettivi e risultati attesi; c) illustrazione della metodologia di analisi adottata; d) impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attivita' delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operativita'; e) impatto sui destinatari diretti; f) impatto sui destinatari indiretti. VI) Monitoraggio sull'attuazione della direttiva - Manuale di pratiche di AIR. 1. Il DAGL, in collaborazione con il Nucleo, effettua il monitoraggio sul recepimento e sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente direttiva. 2. Al termine della fase di sperimentazione, sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio, il DAGL, avvalendosi del Nucleo, predispone una relazione al Presidente del Consiglio sulla sperimentazione, con particolare riferimento agli effetti e ai risultati della medesima. 3. Al termine della fase di sperimentazione, tenendo conto delle sue risultanze, il Nucleo, con l'ausilio del Dipartimento della funzione pubblica, puo' curare la produzione e la divulgazione di un manuale di pratiche di redazione dell'AIR. Roma, 27 marzo 2000 p. Il Presidente: Bassanini Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2000 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 288